1. È istituita l'Agenzia della montagna, di seguito denominata «Agenzia», ente di ricerca non strumentale, che svolge i compiti già attribuiti all'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'articolo 1, commi da 1279 a 1283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Agenzia esercita, altresì, funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, anche
a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;
c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali nelle zone montane;
f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.
3. Presso l'Agenzia è costituita la banca dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.
5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché del Ministro per i diritti e le pari opportunità per quanto riguarda