Art. 4.
(Agenzia della montagna).

      1. È istituita l'Agenzia della montagna, di seguito denominata «Agenzia», ente di ricerca non strumentale, che svolge i compiti già attribuiti all'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'articolo 1, commi da 1279 a 1283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Agenzia esercita, altresì, funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, anche

 

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con riguardo alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 31.
      2. L'Agenzia, in particolare:

          a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

          b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;

          e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali nelle zone montane;

          f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.

      3. Presso l'Agenzia è costituita la banca dati della montagna.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.
      5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché del Ministro per i diritti e le pari opportunità per quanto riguarda

 

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i programmi previsti dalla lettera d) del comma 2.
      6. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché da ogni altro contributo o corrispettivo riconosciuto all'Agenzia dalle regioni o da organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      7. All'espletamento delle ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia dal presente articolo rispetto a quelle già attribuite al soppresso EIM si provvede con il personale ed i beni assegnati in dotazione alla medesima Agenzia ai sensi del decreto di cui al comma 4.